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Prima della riforma
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Dopo la riforma
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Licenziamenti
disciplinari
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Il licenziamento doveva avvenire:
• per giusta causa, cioè condotte di particolare gravità che pregiudicano definitivamente il rapporto di fiducia tra azienda e lavoratore (es. il rifiuto di lavorare, l'insubordinazione, il furto in azienda ecc.) o
• per giustificato motivo soggettivo, cioè condotte meno gravi ma che rendono difficile la prosecuzione del rapporto di lavoro (es. violazioni disciplinari).
Quando il giudice riteneva che questi requisiti non sussistessero dichiarava l'illegittimità del licenziamento e ordinava il reintegro del dipendente nel suo posto di lavoro.
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I requisiti del licenziamento disciplinare restano sostanzialmente gli stessi. Ma se tali requisiti mancano - e dunque il licenziamento è illegittimo - invece che reintegrare il dipendente, il datore di lavoro è obbligato a un risarcimento economico pari alla retribuzione da 15 a 24 mesi.
Se si accerta che il dipendente non ha commesso il fatto che ha dato origine al licenziamento, il giudice può disporre il reintegro e un'indennità pari alla retribuzione dovuta dal momento del licenziamento.
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Licenziamenti
economici
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Il licenziamento doveva avere un giustificato motivo oggettivo, cioè non dipendente dalla condotta del lavoratore ma da "ragioni inerenti all'attività produttiva" (es. chiusura dell'attività, automazione della produzione, outsourcing ecc.).
Anche in questo caso l'insussistenza del requisito valido faceva scattare il reintegro.
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Come per i licenziamenti disciplinari, se il giudice stabilisce l'inesistenza dei presupposti obbliga il datore di lavoro a un risarcimento da 15 a 24 mensilità.
Il reintegro è previsto solo in caso di manifesta insussistenza del fatto che ha determinato il licenziamento (in pratica quando viene camuffato con ragioni economiche un licenziamento di altra natura).
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Licenziamenti
discriminatori
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E' il licenziamento a causa dell'attività sindacale la partecipazione a uno sciopero, oppure dovute a motivi politici, religiosi, razziali o di sesso.
L'art. 18 condannava il datore di lavoro (qualunque sia il numero di dipendenti) alla riassunzione del dipendente, al risarcimento di un minimo di 5 mensilità e al versamento dei contributi arretrati. |
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La riforma non modifica la disciplina.
Il dipendente ha in più la facoltà di richiedere invece del reintegro un risarcimento a 15 mensilità.
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